Ciao a TUTTI,
ho letto con molta attenzione quanto avete scritto.
Come avrete notato nel ns Paese le istituzioni preposte a valutare i requisiti non sono molti univoci ed uniformi nel loro parere...vi sono molti pregiudizi, normative poco chiare, scarsa volontà nell'assumersi responsabilità demandando così ad organi superiori tali decisioni imbarazzanti ecc.
SONO OLTRE 10 ANNI CHE STO LOTTANDO PER CERCARE DI UNIFORMARE I GIUDIZI DELLE COMMISSIONI MEDICHE RICHIEDENDO L'AIUTO DEI DIVERSI GOVERnI CHE SI SONO SUSSEGUITI IN QUESTI ANNI. QUALCOSA SI E' MOSSO ANCHE SE NON E' MAI STATA DATA UN INTERPRETAZIONE DEFINITIVA DELLA NORMATIVA.
RICORDO A TUTTI CHE SIAMO IN EUROPA E PERTANTO NON ABBIAMO SOLO DOVERI MA ANCHE DIRITTI. La nostra salvezza è la Direttiva 91/439/CEE, 2000/56/CEE, i principi della Costituzione Italiana e della UE oltre ad alcune leggi italiane.
C'è solo un piccolo cavillo... ossia quello che nel '91 essendoci pareri discordanti tra gli Stati membri si era indrodotta la possibilità di poter avere nel proprio ordinamento norme più severe rispetto ai limiti minimi stabiliti dalla CEE. L'Italia ovviamente è stata una di queste.
Ricordo che la scienza e la tecnologia in questo decennio si sono evolute molto da far si che la maggior parte degli Stati dell'UE (compresa la Francia confinante a noi) recepissero integralmente la normativa sopra citata.
HO BISOGNO DEL VOSTRO AIUTO ED OCCORRE ESSERE TUTTI UNITI (SIA CHI HA LA PATENTE SIA CHI NON RIESCE AD OTTENERLA) PER FAR RISPETTARE I NOSTRI DIRITTI.
l Nistagmo non è una patologia menzionata da nessuna parte tra quelle invalidanti e pertanto ritengo che non debba essere motivo di inidoneità s non strettamente legata alla reale acquità visiva!!!
I rif. alla art. 322 e 325 del DPR 495/92 sono corretti ma c'è da tener presente anche queste nuove norme su cui ho lottato molto:
1. Decreto 40T del 30 settembre 2003 e la NOTA in calce:
http://www.regione.sicilia.it/TURISMO/T ... 3%20s7.pdf Allegato III: VISTA
6. Il candidato alla patente di guida dovra' sottoporsi ad esami
appropriati per accertare la compatibilita' della sua acutezza visiva
con la guida dei veicoli a motore. Se c'e' motivo di dubitare che la
sua vista sia adeguata, il candidato dovra' essere esaminato da una
autorita' medica competente. Durante questo esame, l'attenzione
dovra' essere rivolta in particolare sulla acutezza visiva, sul campo
visivo, sulla visione crepuscolare e sulle malattie progressive degli
occhi. Le lenti intraoculari non devono essere considerate lenti
correttive ai fini del presente allegato.
Gruppo 1
6.1. Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida
deve possedere una acutezza visiva binoculare, se del caso con
correzione ottica, di almeno 0,5 utilizzando i due occhi insieme. La
patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne' rinnovata se
dall'esame medico risulta che il campo visivo e' inferiore a 120° sul
piano orizzontale salvo casi eccezionali debitamente giustificati da
parere medico favorevole e da prova pratica positiva, o che
l'interessato e' colpito da un'altra affezione della vista tale da
pregiudicare la sicurezza della guida. Qualora si scopra o si accerti
una malattia degli occhi progressiva, la patente potra' essere
rilasciata o rinnovata con esame periodico praticato da un'autorita'
medica competente.
6.2. Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida
che ha una perdita funzionale totale della vista di un occhio o che
utilizza soltanto un occhio, per esempio in caso di diplopia, deve
avere una acutezza visiva di almeno 0,6, se del caso con correzione
ottica. L'autorita' medica competente dovra' certificare che tale
condizione di vista monoculare esiste da un periodo di tempo
abbastanza lungo perche' l'interessato vi si sia adattato e che
l'acutezza visiva di tale occhio e' normale.
Gruppo 2
6.3. Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida
deve possedere un'acutezza visiva dei due occhi, se del caso con
correzione ottica, di almeno 0,8 per l'occhio piu' sano e di almeno
0,5 per l'occhio meno sano. Se i valori di 0,8 e 0,5 sono raggiunti
con correzione ottica, l'acutezza non corretta di ogni occhio deve
essere pari a 0,05, oppure la correzione dell'acutezza minima (0,8 e
0,5) deve essere ottenuta con lenti la cui potenza non puo' superare
piu' o meno 4 diottrie oppure con l'ausilio di lenti a contatto
(visione non corretta = 0,05). La correzione deve essere ben
tollerata. La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne'
rinnovata se il candidato o il conducente non ha un campo visivo
binoculare normale oppure se e' colpito da diplopia.
2. Legge 03/04/01, n.138 (classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici);
3. Le Sentenze n. 918 del 02/03/00 n. 3130 del 13/12/00 n. 438 del 31/01/01 e n. 3816del 17/10/01 emesse dal T.A.R. del Veneto riguardanti il Sig. Giorgio Boscolo (affetto anch’egli da nistagmo) e, malgrado vi fossero diversi parere di non idoneità espressi dalle CML in quanto veniva considerato monocolo il ricorso al TAR lo ha reso idoneo;
SE RIENTRATE NEI REQUISITI SOPRA CITATI NON PERDETE LA SPERANZA ED UNITEVI A ME IN QUESTA BATTAGLIA.
Da soli non si può cambia il mondo ma ognuno di noi può e deve contribuire a migliorarlo.
Daniele